In ordine alla legittimazione passiva dei cd. “enti ponte” e degli istituti di credito che in seguito hanno acquistato le quattro banche in risoluzione, tra cui B.Per. per Ca.Ri.F.e, relativamente alle pretese risarcitorie dei risparmiatori che hanno perduto tutto il capitale investito in azioni emesse dai vecchi istituti di credito, segnaliamo e pubblichiamo le seguenti sentenze di merito e decisioni.
– Tribunale di Milano, Sezione Collegiale, sent. 11173/2017 del 08/11/2017, relativamente al caso “Banca Marche”: il Tribunale ha respinto l’eccezione dell’Ente Ponte convenuto di carenza di legittimazione passiva, da un lato, perché l’azzeramento delle azioni ha ad oggetto i titoli, ma non le pretese risarcitorie sorte in conseguenza della violazione delle norme sulla prestazione di servizi di investimento, all’atto dell’acquisto dei medesimi titoli: argomenta il Tribunale, infatti, che il provvedimento dell’Autorità di Risoluzione che ha investito gli Enti ponte dei rapporti giuridici facenti capo alla Quattro Banche prevede il trasferimento di “tutti i diritti le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione […]” e “anche le passività corrispondenti agli obblighi risarcitori dell’emittente derivanti da condotte antecedenti la cessione”, non essendo “espressamente escluse”. Per altro verso, il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 2560 C.c. per le cessioni d’azienda bancarie, alle quali è applicabile unicamente il disposto dell’art. 58 D.lgs 385/1993, il quale attribuisce alla cessione d’azienda bancaria effetti diversi da quelli prodotti dalla cessione d’azienda di diritto comune, in quanto “prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente derogherebbe alla norma di cui all’art. 2560 C.c., sulla quale prevarrebbe”, e ciò in ragione del principio di specialità. Pertanto, “in caso di cessione d’azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l’obbligazione sanzionatoria ricompresa tra i debiti della banca cedente, inclusi nella cessione stessa e già sorti per effetto dell’illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti”.
Tribunale di Milano R.G. 26124/2016 sentenza 11173/2017 (pdf)
– Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Ghedini, ordinanze “gemelle” del 28 e del29/10/2017: il Tribunale, anche in questo caso, relativamente proprio alla vicenda CariFe, ha respinto l’eccezione dell’Ente Ponte di carenza di legittimazione passiva, in quanto le pretese risarcitorie derivanti “da un inadempimento della banca ad obblighi formativi” non sono state certo escluse dal trasferimento dell’istituto bancario all’Ente ponte. Pertanto, conclude il Tribunale, “nessuna preclusione per coloro che facciano valere diritti relativi all’adempimento a contratti di investimento stipulati dalla vecchia banca a prescindere dal fatto che essi siano o meno esauriti. Diversamente si dovrebbe ritenere che i correntisti di cariFe, con conto estinto, non possono fare valere avverso l’ente ponte alcuna pretesa inerente somme indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi capitalizzati illegittimamente, interessi usurari e così via”.
Tribunale di Ferrara R.G. 1036/2016 ordinanza del 29/10/2017 (pdf)
Decisioni dell’A.C.F. n. 165 e 166 del 9 gennaio 2018: con analogo impianto motivazionale l’Arbitro per le Controversie Finanziarie ha respinto anche in questo caso la carenza di legittimazione passiva della Nuova Banca acquirente di una delle quattro banche in risoluzione, poiché, facendo leva sulla preminente rilevanza costituzionale della tutela del risparmio e dei risparmiatori ex art. 47 Cost., secondo il Collegio, l’art. 47/7 D. Lgs. 180/2015 (ovvero la legge che ha posto in risoluzione le quattro banche ed istituito gli Enti ponte, poi acquistati dalle Nuove Banche) si riferisce “all’esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti […] ma che non si possono ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizio di investimento; rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuità operativa dell’azienda bancaria”. Anche per l’ACF, pertanto, le pretese risarcitorie legate alla violazione degli obblighi ci correttezza e trasparenza dei servizi finanziari in capo agli istituti di credito, potranno essere fatte valere dai risparmiatori anche nei confronti delle Nuove Banche.
Decisione Arbitro per le Controversie Finanziarie n. 165 del 9 gennaio 2018 (link)
Decisione Arbitro per le Controversie Finanziarie n. 166 del 9 gennaio 2018 (link)
Autore: Avv. Valentina Rocca
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